Dal 15 novembre scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale del 6/8/2020, che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine per le carni suine trasformate, specificando il Paese di nascita, di allevamento e di macellazione, oppure semplicemente “Origine” seguita dal Paese quando queste tre indicazioni coincidono. A tale riguardo, in riferimento ad alcune richieste di chiarimento del territorio, si ritiene utile ribadire che dal 1° febbraio non è più applicabile la circolare del MISE che consentiva di utilizzare le scorte di imballaggi e etichette non conformi al suddetto DM.
Pertanto, ad oggi le uniche eccezioni all’obbligo dell’origine previste dal DM 6/8/2020 per le carni suine trasformate sono i prodotti DOP/IGP e quelli etichettati prima del 15/11/2020 (data di entrata in vigore del decreto), che potrebbero essere ancora in circolazione sul mercato. E’ utile infine precisare che l’obbligo dell'origine delle carni suine trasformate si applica solo ai prodotti preimballati, ossia quelli imballati all’origine, non si applica agli alimenti imballati nei luoghi di vendita (es. vaschette di salumi affettati e confezioni realizzate dalla grande distribuzione presso i propri punti vendita).
Lo scopo è quello di chiarire il perimetro dei casi in cui non si applica l'obbligo dell'origine delle carni suine trasformate. L’indicazione dall’origine assume infatti un significato ancor più importante con l’emergenza coronavirus, in quanto consente ai consumatori di individuare i prodotti del vero Made in Italy e di esercitare il diritto a fare scelte consapevoli e a alle imprese agricole di far emergere il valore distintivo del prodotto agricolo.