Con il termine etichetta ambientale per gli imballaggi viene intesa una serie di indicazioni poste sull’imballaggio, sia questo un prodotto alimentare o non, riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio al termine del suo utilizzo.
Il decreto legislativo (D.Lgs.) 3 settembre 2020 n. 116, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che detta norme in materia ambientale. Fra le modifiche più importanti per il settore vitivinicolo e non solo (sono interessati tutti i prodotti commercializzati in preimballaggi di vetro, lattine, multistrato, ecc) sono quelle che ha introdotto per i produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e altresì dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell’etichetta. Con successivi provvedimenti è stata prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di indicare, quanto previsto dalla decisione 97/129/CE della Commissione. Con tali norme è stato anche disposto che i prodotti confezionati entro tale data, senza le indicazioni sullo smaltimento, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Le etichette non utilizzate entro tale scadenza non potranno essere utilizzate se non adeguate, in quanto non sono stati previsti termini di smaltimento delle etichette in giacenza presso le aziende.
Alla luce delle premesse suddette, se non interverranno provvedimenti legislativi derogatori sui tempi di adeguamento o sui soggetti obbligati, dal 1° gennaio 2022 tutte le aziende confezionatrici del settore agroalimentare dovranno indicare in etichetta, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati
La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell’etichetta. I codici, la numerazione e le relative descrizioni dei materiali sono riportati nei 7 allegati del provvedimento suddetto. Gli allegati che interessano principalmente il settore vitivinicolo, la birra o le altre bevande alcoliche sono i seguenti:
Allegato II (carta e cartone)
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Cartone ondulato | PAP | 20 |
Cartone non ondulato | PAP | 21 |
Carta | PAP | 22 |
Allegato III (metallo)
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Acciaio | FE | 40 |
Alluminio | ALU | 41 |
Allegato IV (legno e sughero)
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Legno | FOR | 50 |
Sughero | FOR | 51 |
Allegato VI (vetro)
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Vetro incolore | GL | 70 |
Vetro verde | GL | 71 |
Vetro marrone | GL | 72 |
Allegato VII (prodotti composti) Tabella a titolo di esempio
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Carta e cartone/metalli vari | C/M | 80 |
Plastica/alluminio | PET/ALU | 90 |
Vetro/alluminio | GL/ALU | 96 |
A titolo puramente esemplificativo, che non assume alcuna indicazione ufficiale legislativa, si riportano di seguito tre tabelle con le voci da riportare:
- bottiglie in vetro per vino spumante con tappo in sughero, lamina (capsula) in alluminio e gabbietta in acciaio
Bottiglia | Lamina (Capsula) | Gabbietta | Tappo |
Vetro | Alluminio | Acciaio | Sughero |
GL 70 o 71 o 72 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Raccolta differenziata | Rifiuti organici |
- bottiglie in vetro per vini tranquilli e/o frizzanti con tappo in sughero raso bocca e lamina (capsula) in alluminio
Bottiglia | Lamina (Capsula) | Tappo |
Vetro | Alluminio | Sughero |
GL 70 o 71 o 72 | ALU 41 | FOR 51 |
Raccolta differenziata | Rifiuti organici |
- bottiglie in vetro per vini tranquilli e/o frizzanti con tappo metallico a corona
Bottiglia | Tappo |
Vetro | Acciaio o metallo |
GL 70 o 71 o 72 | FE 40 |
Raccolta differenziata |
L’elenco completo dei codici dei materiali è recuperabile
al seguente link decisione della commissione del 28 gennaio 1997
Si precisa che le etichette possono essere adeguate aggiungendo le indicazioni di smaltimento degli imballaggi anche con un’etichetta aggiuntiva e possono essere riportate sia in forma di tabella che di elenco.
L’altezza minima dei caratteri di dette indicazioni è pari a 1.2 mm (Regolamento UE 1169/2011, art. 13)
È prevista inoltre possibilità dell’utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta ad esempio specifiche App, QR Code, ecc. (si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging relativamente alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare tramite gli strumenti digitali o i siti web)
La mancanza dell’indicazione dell’etichetta ambientale sugli imballaggi è sanzionata.