Il nuovo appuntamento con gli approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. In questa puntata ci occupiamo degli estintori, affrontando alcuni aspetti preliminari Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
Estintori (prima parte)
Sono anche detti presidi antincendio e la loro funzione è di aiutarci a spegnere un principio d’ incendio.
Il termine “principio d’ incendio” non è scelto a caso ma ci dice quando possono essere usati. Ovvero quando sono efficaci.
Sono efficaci solo all’inizio dell’ incendio nel momento in cui le fiamme cominciano a formarsi. Questo perché hanno una capacità estinguente (di spegnere) limitata, si parla di secondi.
In un’ azienda quanti estintori ci devono essere?
Il numero di estintori che devono essere presenti in un’ azienda dipende da due aspetti:
- Primo aspetto: sono presenti uno o più elementi normati da Decreti del Ministero degli Interni. Ad esempio:
- Serbatoio GPL, riferimento D.M. 14 maggio 2004
- Contenitore distributore mobile gasolio, riferimento D.M. 22 novembre 2017
- Impianti termici a gasolio per riscaldamento serre, riferimento D.M. 28 aprile 2005.
- Ecc.
Ognuno di questi Decreti Ministeriali impone un certo numero di estintori e le loro caratteristiche, per cui sono obbligatori.
Ad esempio per un serbatoio di GPL di capacità compresa tra 300 litri e 5.000 litri, sono richiesti due estintori 13A 89BC da 4 Kg.
- Secondo aspetto, valutazione del rischio incendio: oltre a quelli eventualmente obbligatori se ne possono aggiungere altri in base alle dimensioni, complessità delle strutture, agli impianti, alle macchine ed alle modalità di lavoro dell’ azienda.
Come sceglierli, dove metterli, ecc. saranno i temi della prossima newsletter Estintori (parte seconda)