4 Aprile 2025
Gestione dei rifiuti derivanti da sfalci e potature del verde
La circolare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 3 marzo 2025 interviene a fissare le istruzioni operative per la gestione di sfalci e potature dopo che una recente modifica al codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) ha inserito tra le attività che producono rifiuti urbani anche le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, individuando nei Comuni gli enti preposti alla corretta gestione del materiale di risulta attraverso il conferimento presso i centri di raccolta. |
La circolare si applica ai rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato prodotti da imprenditori non agricoli (artigiani). Infatti, sfalci e potature continuano ad essere considerati come non rifiuti o sottoprodotti se derivanti da attività effettuate da imprenditori agricoli. In questo caso, non costituiscono rifiuti quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Rispondono alle regole del sottoprodotto gli sfalci e le potature derivanti da attività di manutenzione del verde eseguite dagli imprenditori agricoli nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-bis del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). |
La circolare affida ai Comuni le modalità di gestione dei rifiuti urbani individuate con appositi regolamenti e precisa che il fatto che i rifiuti della manutenzione del verde privato siano considerati urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso. Pertanto, il singolo Comune potrebbe anche prevedere specifici divieti da parte delle utenze o elaborare regole più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive dovute alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato o dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento del centro di raccolta. In ogni caso, la circolare lascia la facoltà al produttore di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto, fornendo la prova di averlo avviato a gestione o a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. È, pertanto, ammessa anche la possibilità di definire accordi diretti con impianti di trattamento biologico dei rifiuti da raccolta differenziata al fine di evitarne la presa in carico da parte dei centri comunali di raccolta. In ogni caso, la circolare lascia la facoltà al produttore di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto, fornendo la prova di averlo avviato a gestione o a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. È, pertanto, ammessa anche la possibilità di definire accordi diretti con impianti di trattamento biologico dei rifiuti da raccolta differenziata al fine di evitarne la presa in carico da parte dei centri comunali di raccolta. In ogni caso, anche agli imprenditori artigiani continuano ad applicarsi alcune esenzioni e semplificazioni burocratiche: ad esempio, continuano ad essere esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori che producono rifiuti non pericolosi e che hanno meno di dieci dipendenti nonché gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. In quest’ultimo caso, si iscrivono in una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale territoriale competente. Sono altresì esonerati dall’obbligo di compilazione del formulario se provvedono al trasporto dei propri rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale. |