2 Luglio 2025
Colpi di calore, ordinanza sul divieto di lavoro sotto il sole

Dal 3 luglio al 31 agosto è in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto “Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute”.

In particolare il provvedimento:

  •  vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025;
  • quando -nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
  • per rendere più flessibile la sua applicazione in considerazione che potrebbero mutare le condizioni climatiche, si prevede che trovi applicazione limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito  www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Per maggiori informazioni i nostri Uffici di Zona sono a disposizione.

ISTRUZIONI OPERATIVE:

  • Al fine del rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2025, è necessario seguire quanto segue:
  • - Accedere al sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
  • - Cliccare su "Rileva le tue coordinate" nel caso in cui ci si trovi già nel comune di interesse oppure inserire nella barra di ricerca il comune e la provincia oggetto dei lavori separati dalla "," (ad es.: Mira, Venezia) e cliccare sul pulsante "cerca"
  • - Il sito restituisce in sequenza le previsioni a 3 giorni (incluso quello di ricerca) in merito al rischio caldo riferite a un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 (orario di riferimento dell'ordinanza) e impegnato in un'attività fisica intensa (quale è considerata indicativamente quella lavorativa).
  • In caso il sito restituisca rischio "Alto" (Rosso), si applica quanto disposto dall'Ordinanza e pertanto è necessario sospendere le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nonché nelle cave dalle ore 12.30 alle ore 16.00.
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