Il GSE ha pubblicato il primo bando del Decreto FER 2, DM 19 giugno 2024, dedicato a nuovi impianti alimentati da biogas e biomasse, con la possibilità di presentare le candidature a partire dal 16 dicembre 2024.
Di fatti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ufficialmente avviato la prima procedura competitiva per l'accesso agli incentivi, approvando con il decreto direttoriale n. 16 del 10 dicembre 2024 le Regole operative elaborate dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
La partecipazione alle procedure pubbliche competitive riguarda solamente le Procedure di tipo A, ovvero i nuovi impianti alimentati da biogas fino a 300 kW e biomasse fino a 1000 kW nominali, che potranno beneficiare dei nuovi incentivi a condizione di rispettare i requisiti tecnici e ambientali definiti nel decreto.
Per gli impianti alimentati a biogas la partecipazione alle procedure è subordinata al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
- a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell’ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
- b) l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all’80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;
- d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l’impianto di produzione elettrica
Per gli impianti alimentati a biomassa, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:
- a) l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
- b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l’80% e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
- c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d’aria tra l’impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.
l bando sarà aperto dalle ore 12:00 del 16 dicembre 2024 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 12:00 del 14 febbraio 2025. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale Fer-E, sul sito del Gestore dei servizi energetici
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