Entro il 20 settembre vanno presentate le domande per la misura di acconto dei danni da aviaria. I nostri Uffici di Zona sono a disposizione per fornire l’assistenza necessaria. Il pagamento dell’aiuto fino al 25% del danno totale avverrà entro il 31 dicembre 2022. Il Ministero delle Politiche Agricole ha previsto un sostegno alle aziende avicole italiane per i danni indiretti subiti, nel periodo 23 ottobre 2021- 31 dicembre 2021. Il decreto, utilizzando un fondo complessivo di 30 milioni di euro, prevede un sostegno fino ad un massimo del 25 % del danno totale indiretto subito dai beneficiari, per ciascuna fattispecie di danno indiretto individuata, ad eccezione dei sostegni per le specie minori che sono indennizzati fino ad un massimo del 100%.
Beneficiari:
Le imprese avicole interessate dalle misure di polizia sanitaria e ubicate nelle zone oggetto delle restrizioni sanitarie appartenenti alla produzione agricola e alla trasformazione:
- Incubatoi, Allevamenti riproduzione, Allevamenti da ingrasso, Allevamenti per la produzione di uova da consumo, Svezzatori, Centri imballaggio uova, Mattatoi e trasformatori.
Le categorie merceologiche:
Pollo, Faraona, Anatra, Oca, Gallina ovaiola, Pollastra, Cappone, Pulcino delle specie elencate, Tacchino, Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”, Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). Per le aziende che esulano dal campo di applicazione della produzione primaria gli indennizzi sono concessi ai sensi del Reg. n. 1407/2013 in regime di de minimis.
Le domande vanno presentate ad Avepa entro il 20 settembre 2022. Il pagamento dell’aiuto avverrà entro il 31 dicembre 2022, come previsto dal citato Decreto Ministeriale.