23 Dicembre 2020
AVVIATA LA SPERIMENTAZIONE DELL’EXTRA CASHBACK

AVVIATA LA SPERIMENTAZIONE DELL’EXTRA CASHBACK

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L’art. 1, c. 288, della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

Il programma consente di ottenere un rimborso in denaro per acquisti effettuati sul territorio nazionale con strumenti di pagamento elettronici, a fronte di un numero minimo di transazioni valide nel periodo di rifermento. Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati ecc.) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici come il pos che consenta la partecipazione al programma. Sono esclusi gli acquisti online.

Con decreto 24 novembre 2020, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale 28 novembre 2020, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il regolamento volto a definire le condizioni, i criteri e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso in parola.

 

  • Modalità di adesione al programma dei rimborsi

 

  1. L’adesione al programma dei rimborsi sugli acquisti avviene esclusivamente su base volontaria con le seguenti modalità:
  • scaricare l’App IO ed effettuare l’accesso tramite le credenziali Spid o la Carta di Identità Elettronica;
  • aderire a sistemi messi a disposizione da un soggetto convenzionato (banche ovvero società che emettono carte di pagamento o forniscono altri strumento di pagamento elettronico).
  • In fase di registrazione al programma cashback è necessario inserire il proprio codice fiscale, gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici con i quali vengono effettuati gli acquisti, il codice Iban sul quale ricevere gli accrediti, dichiarare di essere maggiorenne residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

 

  • Modalità di adesione da parte degli esercentiÈ infatti necessario che il fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento abbia aderito al programma sottoscrivendo una convenzione con la società “PagoPA S.p.A.” (c.d.“acquirer convenzionato”).Considerato che la lista degli “acquirer convenzionati” è in continuo aggiornamento, l’esercente può anche chiedere informazioni al soggetto che gli ha fornito il dispositivo di pagamento elettronico.

 

  1. La lista degli “acquirer convenzionato” è consultabile al seguente link: https://io.italia.it/cashback/acquirer/.
  2. L’esercente deve verificare se il proprio dispositivo di pagamento elettronico consente di partecipare all’iniziativa.

 

 

    1. Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione effettuata con strumenti di pagamento elettronici.
  • Programma del rimborsoA regime, la misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

 

  1. Il programma cashback è partito in via sperimentale dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e prevede l’accesso al rimborso esclusivamente gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici (regole consultabili al seguente link: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Al-via-dall8-dicembre-il-programma-Cashback/).
  • dal 01.01.2021 al 30.06.2021,
  • dal 01.07.2021 al 31.12.2021,
  • dal 01.01.2022 al 30.06.2022.Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione (le transazioni di importo superiore concorrono fino all’importo di 150 euro).
  • Le transazioni rilevanti sono quantificate in misura massima, per ciascun periodo, pari a 1.500 euro (quindi, il rimborso massimo spettante è pari, per ciascun semestre, a 150 euro).
    Il rimborso è erogato entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento.
  • Per ciascuno dei periodi indicati, possono beneficiare del rimborso gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

Impresa Verde rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

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