Le attività ammissibili sono le seguenti:
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b) ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
le attività di riconversione e ristrutturazione possono essere effettuate mediante:
a) l’utilizzo di un autorizzazione al reimpianto a schedario;
b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione;
c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale del settore viticolo.
La spesa massima ammissibile è pari a:
- 18.000 €/ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 31.000 €/ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 23.500 €/ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) pendenza del terreno superiore a 30%;
b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta
L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile mentre per i soli interventi totalmente riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di autorizzazione al reimpianto, la percentuale di contribuzione è del 50% della spesa ritenuta ammissibile.