I nostri Uffici Epaca sono a disposizione per la presentazione della domanda di certificazione lavoratori precoci, da presentare entro il 30 novembre. Di cosa si tratta? È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (c.d. lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.
A chi è rivolto
I lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.