Ridotta l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Il provvedimento rientra nel “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10 agosto 2024. In particolare, al fine di sostenere la filiera equina, l’art. 5, comma 4, D.L. n. 113/2024 stabilisce che alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 5% (al posto del precedente 10%).
Ricordiamo che la novità è applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del “Decreto Omnibus”. Considerato che per queste operazioni la percentuale di compensazione è fissata 7,30%, occorre verificare se i produttori agricoli in regime speciale IVA, l’applicazione della nuova aliquota ridotta del 5% determini l’insorgere di un credito IVA, da utilizzare in sede di liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale IVA, oppure da chiedere a rimborso. Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri Uffici di Zona.