23 Dicembre 2020
Codiv, entra in vigore il “Decreto Natale”

Entra in vigore dal 24 dicembre il "Decreto Natale" con le nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria da Covid. Riassumiamo il provvedimento con particolare attenzione agli aspetti che riguardano il settore agricolo, la vendita diretta, il florovivaismo e l'attività agrituristica.

AREA ROSSA (MASSIMA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO: nei giorni 24, 25, 26, 27 31 dicembre 2020, 1,2,3, 5 e 6 gennaio 2021 all’intero territorio nazionale si applica l’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020.

Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.

La norma consente lo spostamento per motivi si salute, necessità e lavoro. Pertanto le imprese agricole per motivi di lavoro (lavori di sistemazione, contoterzisti, messa dimora di piante, consegna di prodotti agricoli, florovivaistici, consegna di cibo, vendita diretta, ecc.) potranno spostarsi muniti dell’autocertificazione per “motivi di lavoro”.

La norma consente le attività di vendita di generi alimentari (es. punti vendita di CA) e una serie di attività ulteriori indicate nell’allegato 23. Tra queste attività:

  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio;

In riferimento ai giorni festivi e prefestivi: la norma contenuta nel DPCM (articolo 3, comma 4 lett.b) non si applica ai “garden – punti vendita orto florovivaistici ” delle imprese agricole e comunque la norma consente, anche in questo caso, la vendita, all’interno di queste strutture, oltre che di generi alimentari di prodotti agricoli e florovivaistici.

Mercati: l’articolo 3 comma 4 lett. bb) ne dispone la chiusura ad eccezione dei mercati che svolgono attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Conseguentemente i mercati all’aperto e chiusi di CA, salvo provvedimenti più restrittivi eventualmente adottati dai Sindaci, potranno svolgersi sia durante le giornate feriali che festive e prefestive.

Ristorazione (anche agrituristica): il DPCM ne dispone la totale sospensione. Resta sempre consentita la vendita con consegna a domicilio (si tratta di motivi di lavoro e quindi il titolare o i dipendenti dovranno portare con sé l’autocertificazione) e la vendita per asporto ma in questo caso non oltre le ore 22.00.

Relativamente alla vendita mediante asporto poiché in questo caso è il cliente che si sposta verso l’agriturismo e poiché la disposizione deve essere applicata tenendo conto del generale divieto di spostamento non solo intercomunale ma anche intra-comunale, sarà consentito per il cliente recarsi nell’agriturismo presente nel suo comune e laddove non lo fosse lo spostamento verso un comune diverso dovrà rivestire i caratteri della necessità.

In tutti i casi di ristorazione mediante asporto è evidente che si tratta di una decisione rimessa alla responsabilità del cliente che si reca in agriturismo e non spetta all’operatore agrituristico verificare o controllare se il cliente ha oppure non ha le condizioni del DPCM per spostarsi da casa.

 

AREA ARANCIONE (ELEVATA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO): nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 all’intero territorio nazionale si applica l’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020:

Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, dai territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità.

Nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00). E’ possibile spostarsi da una zona a un’altra dello stesso comune.

Sono previste restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa regione o regione diversa: sono previste le classiche deroghe (lavoro, salute, necessità). Anche in questo caso gli imprenditori e/o dipendenti potranno sposarsi per eseguire lavori, consegnare prodotti ecc. muniti di autocertificazione.

Non è prevista alcuna limitazione alle attività di vendita (non oltre le ore 21.00)

Non è consentita alcuna forma di attività di ristorazione (per noi agriturismo) tranne nelle forme della consegna a domicilio e asporto (questo ultimo solo sino alle ore 22.00). Relativamente all’asporto anche in questo caso, è sempre ammessa la mobilità intracomunale (non serve autocertificazione) che autorizza il cliente ad uscire per prelevare il cibo nell’agriturismo presente nel proprio comune, se non è presente l’agriturismo nel proprio comune potrà eventualmente uscire raggiungendo quello più vicino ma anche in questo caso dovrà trattarsi di una necessità. In questo ultimo caso dovrà munirsi di autocertificazione e in sede di controlli saranno le Autorità a valutare il comportamento del cliente

Il decreto legge n. 172/2020 consente comunque ai soli residenti in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di spostarsi dal proprio ma non oltre i 30 km dal confine comunale. Sono esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

La ristorazione mediante asporto è una decisione rimessa alla responsabilità del cliente che si reca in agriturismo, per cui non spetta all’agriturista verificare, controllare o dare informazioni tecniche se il cliente ha oppure non ha le condizioni del DPCM per spostarsi da casa.

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