14 Ottobre 2020
Coronavirus, le disposizioni in vigore dal 14 ottobre

Il Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre ha firmato il Decreto con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, anche sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

Per quanto di stretto interesse per il settore agricolo e per il sistema Coldiretti, si segnalano le seguenti disposizioni recate dal DPCM.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure, fermo restando che resta garantito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’esercizio delle attività “del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”:

  • le attività commerciali al dettaglio – e, quindi, anche la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli sia in sede aziendale che nell’ambito di mercati organizzati – si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 ed in ossequio misure di cui all’allegato 11 dello stesso DPCM;
  • le attività dei servizi di ristorazione – e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi – sono consentite fino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e fino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo. Si conferma quanto stabilito dai precedenti DPCM in ordine alla possibilità di svolgere la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto. Viene, tuttavia, specificato che è vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00 dei prodotti acquistati con modalità di asporto e fermo restando, prima del suddetto orario, l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • le attività delle strutture ricettive – e, quindi, anche l’attività di ospitalità svolta dagli agriturismi – sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM in esame;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: rientrano, quindi, nella sospensione in questione le uscite scolastiche organizzate presso fattorie didattiche;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore.

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al DPCM. Il prefetto, a tal fine, si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

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