8 Ottobre 2021
Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione

I nostri Uffici sono a disposizione per fornire l'assistenza necessaria per la richiesta dei crediti di imposta per la sanificazione. L'Agenzia delle Entrate ha pubblico le circolari riguardanti i criteri e le modalità di richiesta, nonché il modello da predisporre per l’invio telematico.

Per i soggetti con i requisiti dell’art. 32 del D.L. 73/2021, “… soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58…”  è possibile comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;

c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;

d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il Credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione, in ogni caso non può eccedere il limite di cui all’art. 32 c. del medesimo Decreto Legge.

Si tratta di una prenotazione, si dovrà poi attendere il provvedimento,  che dovrebbe essere emanato entro il 12/11/2021, con il quale verrà resa nota l’effettiva percentuale spettante.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP, ma dovrà essere riportato in dichiarazione Redditi 2022 al quadro RU.

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