DANNI DA INFLUENZA AVIARIA
Al via le domande per richiedere gli indennizzi c’è tempo fino all’11 marzo
L’Organismo Pagatore Regionale AVEPA ha reso disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande di indennizzo per danni indiretti subiti dagli operatori del mercato avicolo.
Si è dunque concluso l’iter necessario per permettere l’erogazione di questo tipo di indennizzi che ha visto coinvolti la Comunità Europea, il Governo, le Regioni e gli Organismi Pagatori.
Con un regolamento del 10 ottobre 2018 la Commissione Europea aveva stabilito il periodo interessato dai focolai di influenza aviaria che va dal 30 aprile 2016 al 28 settembre 2017, e ha stabilito il livello massimo di partecipazione finanziaria che è di 22.2 milioni di €, per metà stanziati dalla Comunità e per metà dall’Italia.
In seguito l’Italia con decreto del 25 ottobre ha dato attuazione a quanto stabilito dal regolamento comunitario.
Possono beneficiare delle compensazioni le imprese produttrici di uova e di pulcini, gli allevamenti di ovaiole e di pollame da carne, i centri di imballaggio di uova che nel periodo dal 30 aprile 2016 al 28 settembre 2017 abbiano subito danni dovuti alla distruzione o al declassamento di uova, alla soppressione di pulcini, alla macellazione anticipata o ritardata di capi, al prolungamento del vuoto sanitario, al mancato accasamento, alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard determinati dalle misure di polizia veterinaria volte a contenere i focolai dei virus dell’influenza aviaria.
Nel periodo individuato i focolai sono stati 43.
Le domande devono essere predisposte tramite l’applicativo messo a disposizione dall’Organismo Pagatore nel proprio portale. La domanda cartacea corredata dagli allegati deve poi essere presentata agli sportelli Avepa entro l’11 marzo 2019.
Gli organismi pagatori avranno tempo 31 maggio per completare le istruttorie e fino al 30 giugno 2019 per erogare gli aiuti.
18 Febbraio 2019
DANNI DA INFLUENZA AVIARIA