12 Luglio 2019
DECRETO CRESCITA CONVERTITO IN LEGGE

In breve alcune delle novità contenute nella conversione in Legge del Decreto ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Leggi qui sotto oppure SCARICA LA SINTESI IN PDF.

MAXI AMMORTAMENTO
È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.
PROROGA CEDOLARE SECCA
La mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata.
TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU / TASI
In sede di conversione:
•             la dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa;
•             la dichiarazione TASI va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.
IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO
In sede di conversione è stato eliminando l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
IMU LOCAZIONI IMMOBILI CANONE CONCORDATO
In sede di conversione è stato previsto l’esonero  dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).
REDDITI FONDIARI NON INCASSATI
In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 26, TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:
•             dall’intimazione di sfratto per morosità;
•             dall’ingiunzione di pagamento.
Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
La nuova disposizione ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020.
In merito ai contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.
TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP
In sede di conversione è previsto lo slittamento dal 30.9 al 30.11 del termine per l’invio telematico del mod. REDDITI / IRAP. Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.
TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
In sede di conversione, sono stati ampliati, a decorrere dall’1.1.2020, i termini di validità della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), prevedendo che la stessa è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31.12 (anziché fino al successivo 31.8).
Per ciascun anno, all’inizio del periodo di validità (1.1), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
Nel caso in cui vi sia convenienza per il nucleo familiare, è confermata la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente.
MODIFICHE REGIME FORFETARIO
È confermata la modifica del comma 69 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.
La previsione in esame è applicabile dall’1.1.2019.
BONUS ACQUISTO MOTO NON INQUINANTI
In sede di conversione è stato modificato il comma 1057 dell’art. 1, Finanziaria 2019 che prevede, per il 2019, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000 per i soggetti che acquistano motoveicoli elettrici / ibridi nuovi di fabbrica con la contestuale rottamazione del vecchio motoveicolo “inquinante”.
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO
È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93. A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA
In sede di conversione con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.
COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
In sede di conversione è stato modificato il comma 1 dell’art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo che l’invio delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre.
Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
TERMINI TRAMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
In sede di conversione, con la modifica del comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Tale modifica non riguarda:
•             la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
•             i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” fermi restando i termini della liquidazione IVA.
In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:
•             dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000;
•             dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.
PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA
In sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA .
La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
•             collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
•             soci di società di persone;
•             soci di associazioni professionali;
•             soci di società di capitali trasparenti.
Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:
•             dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
•             adottano il regime forfetario / dei minimi;
•             determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
CEDIBILITÀ CREDITO IVA TRIMESTRALE
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/88, è prevista la possibilità di cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.
Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dall’1.1.2020.
SEMPLIFICAZIONI DICHIARIAZIONI D’INTENTO
In sede di conversione è modificata la lett. c) dell’art. 1, DL n. 746/83 prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE
In sede di conversione è previsto che per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2020. In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo non versato).
ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI
È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti / Concessionari della riscossione. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali.
RIAPERTURA ROTTOMAZIONE RUOLI
In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:
•             manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando l’istanza di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
•             effettuare il pagamento delle somme dovute: in unica soluzione entro il 30.11.2019; ovvero in un numero massimo di 17 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo.
SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO
A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte / contributi.  Ora, in sede di conversione, è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul proprio sito Internet.
IMU SOCIETÀ AGRICOLE
In sede di conversione, con l’introduzione di una norma a carattere interpretativo, è previsto che le agevolazioni IMU di cui all’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 devono intendersi applicabili anche alle società agricole.
RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO
In sede di conversione è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato alla scadenza del periodo di proroga biennale.
In particolare, è precisato che in mancanza della comunicazione per il rinnovo del contratto (da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di proroga biennale), il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

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