A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 sono state emanate nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi. In particolare il “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione opera a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019;
- comprende i versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.
A favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalla dimensione che non hanno effettuato i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) possono effettuare i pagamenti entro il 16 aprile senza incorrere in sanzioni ed interessi.