14 Aprile 2021
Indennità Covid una tantum da 2.400 euro, domanda entro il 31 maggio

C'è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di riconoscimento di una indennità “una tantum” di 2.400 euro, prevista dal Decreto Sostegni, a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati. Le indennità vengono erogate d’ufficio per chi ha già fatto la domanda lo scorso anno, mentre  va presentata entro il 31 maggio per chi non lo ha fatto. Facciamo presente che gli operai stagionali a cui si fa riferimento non sono i braccianti agricoli. Per ogni altra informazione e per tutta l’assistenza necessaria i nostri Uffici Epaca Coldiretti Padova sono a disposizione.

Di seguito alcune informazioni utili sull’indennità onnicomprensiva.

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori intermittenti;

i lavoratori autonomi occasionali;

i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. In questi casi, però, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS

Si evidenziano contenute nella attuale disposizione, rispetto alla normativa precedente sulle indennità onnicomprensive:

  1. a) LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE: il decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
  2. b) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere - in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

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