27 Ottobre 2021
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Decreto 146 del 21 ottobre scorso, ha introdotto anche delle importanti novità per quanto riguarda il rafforzamento delle attività di coordinamento ispettive per prevenire il lavoro irregolare, con un inasprimento delle sanzioni. Riportiamo una sintesi del provvedimento ricordando che il nostro Ufficio Economico è a disposizione per ulteriori informazioni in merito.

Il citato Decreto, nel modificare in più parti il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro concentra in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di intervento e riforma presupposti e requisiti per la revoca del provvedimento di sospensione. A questo proposito è previsto un aumento dell’organico con l’assunzione di 1.024 unità e un investimento tecnologico di oltre 3,7 milioni di euro tra il 2022 e 2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere attività di vigilanza. Inoltre è previsto anche l’aumento delle unità nel comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 unità a 660 unità dal 01/01/222.

Viene sostituito l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), continuando a prevedere la duplice finalità del potere di sospensione: “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare”.

La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%).

Più rilevante è l’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza perché il provvedimento opera adesso a prescindere dal settore di intervento e senza più alcun vincolo di “reiterazione” (vale a dire commettere più volte la stessa infrazione), qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Inoltre, la norma prevede che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’Istituto Nazionale del Lavoro “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Viene confermato che l’INL adotta il provvedimento di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti ma anche, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale

Si ribadisce il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa e che, il differimento degli effetti sospensivi del provvedimento è dalle ore dodici del primo giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell’attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere, ma la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il Decreto conferma il potere di sospensione in capo anche ai servizi ispettivi delle ASL e, in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, dei Vigili del fuoco.

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

L’imprenditore per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività deve anche pagare una somma aggiuntiva:

- per lavoro irregolare, 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari; 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari (in precedenza era pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori);

- per violazioni in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata).

Confermata la possibilità di pagare la somma aggiuntiva non subito interamente ma nella misura del 20% e il residuo con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi all’istanza di revoca. In caso di omesso o di parziale versamento dell'importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato

Il soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione è punito:

- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Sanzione interdittiva: per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A questo fine il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

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