12 Gennaio 2022
Emergenza Covid e lavoro, le ultime misure in vigore

Riassumiamo le ultime misure messe in atto dal Governo per l’emergenza COVID-19, di cui al  Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022; del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 avente ad oggetto l’utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale; del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 avente ad oggetto, tra l’altro, l’obbligo vaccinale per over cinquantenni e il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro; della circolare 5 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro per utilizzo del lavoro agile.

Le misure di impatto per i datori di lavoro e lavoratori:

LAVORO AGILE - utilizzo della procedura semplificata

Ai sensi dell'art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 marzo 2022.

Nella circolare del 5 gennaio 2021, il MinLavoro raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza.

LAVORATORI FRAGILI –lavoro agile anche con diversa mansione

        Ai sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall’art. 17 del D.L. 221/2021, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione (in base alle quali il lavoro dovrà essere svolto in modalità agile fino al 31 marzo 2022) e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in lavoro agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONGEDO PARENTALE SARS CoV-2

L’art. 17 del DL 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 l’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale ha previsto uno specifico congedo indennizzato, denominato nella circolare INPS n. 189/2021 “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente (messaggio INPS n. 74 del 08/01/2022)

OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50 E SANZIONI

Dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, il DL 1/2022 modificando il D.L. n. 44/2021 introduce l’obbligo vaccinale per l’infezione dal SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO – lavoratori over 50 dal 15 febbraio al 15 giugno 2022

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 -  green pass rafforzato - rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione.

I datori di lavoro sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica già previste dalla legge) per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale. Resta fermo l’obbligo di esibizione e verifica per tutti gli altri lavoratori della Certificazione Verde base (anche con tampone) e/o rafforzata.

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500. euro

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DI LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS ANCHE PER LE AZIENDE OLTRE I 15 DIPENDENTI

Il D.L. n. 1/2022 prevede che, i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione aziendale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori assenti ingiustificati e sostituirli nei seguenti termini:

-      se lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale sprovvisti green pass rafforzato, per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022;

-      se lavoratori non soggetti ad obbligo vaccinale (ovvero per quelli soggetti dal 16 giugno 2022 ) sprovvisti di certificazione verde Covid-19 (base e/o rafforzata), per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Resta fermo che anche le nuove misure non si applicano ai soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

Inoltre, a completamento, si segnalano le seguenti ulteriori date:

  • dal 10 gennaio 2022 le somministrazioni delle dosi di richiamo dei vaccini (terza dose), sono con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto ai precedenti cinque);
  • dal 1° febbraio 2022 la durata green pass vaccinale è ridotta a 6 mesi.
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