24 Febbraio 2023
Etichettatura ambientale sugli imballaggi, cosa prevede la normativa

Preso atto del mancato rinnovo della proroga del termine previsto per l’entrata in vigore della disciplina in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006), a partire dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente (MASE).

Sugli imballaggi destinati ai consumatori, pertanto, devono essere riportati, nella forma e con le modalità che l’operatore ritenga più opportune:

- il materiale dell’imballaggio (es. plastica, carta, vetro, …);

- la codifica del materiale contenuta nei documenti di consegna redatti a cura del produttore degli stessi imballaggi sulla base di un elenco stabilito a livello europeo con la decisione della Commissione 97/129/CE (GL 70; PAP 22; PET 1, …);

- le indicazioni sulla raccolta differenziata, vale a dire, la famiglia di materiale e le indicazioni sulla raccolta, consigliando al consumatore le forme adeguate ai fini del corretto conferimento.

È consentito, inoltre, l’impiego di canali digitali in alternativa all’apposizione fisica in etichetta tramite App, QR code, siti web.

Si suggerisce, altresì, di identificare i materiali facendo ricorso ai codici cromatici individuati dalla normativa tecnica (UNI 11686) per facilitare l’identificazione visiva dei contenitori presenti nei diversi Comuni, ovvero di riportare la dicitura: verifica le disposizioni del tuo Comune.

Appena entrata in vigore la disposizione, il 26 settembre 2020, Coldiretti si è immediatamente attivata a livello istituzionale per avere chiarimenti sulle concrete modalità applicative e sui soggetti obbligati. Infatti, i dubbi interpretativi sollevati hanno portato, dopo soli tre mesi dall’entrata in vigore della disposizione, alla sospensione della prima parte del comma 5 dell’art. 219 e, successivamente, dell’intero articolo, tenuto conto delle difficoltà tecniche avanzate dagli operatori di adeguarsi in tempi rapidi alla nuova disciplina, con la necessità di smaltire ingenti quantità di scorte di magazzino. In assenza dell’ulteriore periodo di proroga, trovano, quindi, applicazione le linee guida ministeriali, le quali prevedono, per gli imballaggi privi dei requisiti previsti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023, che possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto, le imprese possono continuare ad utilizzare, fino al loro esaurimento, le scorte di imballaggi anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura (alla data del 31 dicembre 2022) in base ai precedenti documenti di acquisto.

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