Come annunciato in precedenza, la Consulta Florovivaisti di Coldiretti ha definito il testo di accordo quadro che regola tempi e condizioni di pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che potrà essere adottato esclusivamente dalle imprese che svolgono attività agricola vivaistica con l’assistenza di Coldiretti Padova. Copia dell’accordo quadro è a disposizione nei nostri Uffici di Zona, dove verranno fornite tutte le informazioni utili alla sua compilazione. Per requisiti specifici o per la verifica di altri accordi è a disposizione l’Ufficio Legale nella sede di Coldiretti Padova.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali, al fine di garantire una maggiore tutela per gli operatori del settore agricolo e alimentare, sono state da un lato tipizzate una serie di pratiche commerciali vietate nei rapporti “business to business” e, dall’altro, sono state definite le corrette pratiche commerciali secondo principi di buona fede, trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, da prevedere e formalizzare in appositi atti e documenti scritti tra le parti coinvolte secondo quanto meglio precisato all’art. 3 del D.lgs. 198/2021.
Le parti concorderanno le condizioni e i termini di pagamento del corrispettivo in linea con le disposizioni inderogabili del d.lgs. n. 198/2021 e che prevedano quindi il versamento del prezzo della pianta entro 30 o 60 giorni decorrenti dalla consegna della pianta medesima o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda se la pianta commercializzata sarà considerato prodotto deperibile o non deperibile.
In presenza della sottoscrizione del nuovo accordo quadro l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione stipulati in esecuzione di questo accordo si considera assolto attraverso le seguenti forme equipollenti: ordini di acquisto, fatture o DDT.