13 Ottobre 2023
Guida pratica alla condizionalità rafforzata

Riportiamo in sintesi i principali adempimenti relativi alla nuova condizionalità rafforzata. Per ulteriori dettagli e informazioni pratiche rimandiamo ai nostri uffici territoriali. Nel nuovo numero del nostro periodico "L'Amico del Coltivatore" questa guida verrà pubblicata in un pratico inserto speciale da staccare, conservare e consultare.

Per consultare nel dettaglio il decreto sulla condizionalità rafforzata clicca qui: Condizionalita rafforzata decreto

BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti

In relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018.

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in

particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che

mantengano lo stato di coltivazione in purezza.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque,

Si applica nelle zone di:

  1. a) Vincheto di Cellarda
  2. b) Laguna di Venezia: Valle Averto
  3. c) Palude del Busatello
  4. d) Palude del Brusà-Le Vallette

BCAA 3 (ex BCAA6): Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare

le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni

fitosanitarie.

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, emergenziali,

circostanziali e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, salvo diversa prescrizione della competente

Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

BCAA 4 (ex BCAA1): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole sono previsti due impegni

Impegno A) Divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua, o superiore se cosi previsto delle etichette dei fitosanitari o dalla direttiva nitrati.

Impegno B) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri

La deroga agli impegni A) e B) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”

Per il solo impegno B) è ammessa la deroga nel caso di

  • Parcelle a seminativo ricadenti in “aree montane”
  • Terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite
  • Oliveti stabilmente inerbiti
  • Superfici a prato permanente

BCAA 5 (ex BCAA5): Gestione minima delle terre per limitare l’erosione e i rischi di degrado ed erosione del suolo

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in

presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni

idraulico-agrarie, si applicano i seguenti impegni:

  1. A) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei o lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio),
  2. B) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

BCAA 6 (ex BCAA 4): Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più

Sensibili

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione,

erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli.

A livello nazionale e regionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all’interno del periodo di

impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio.

Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del

terreno agricolo per il periodo definito.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, occorre prevedere una rotazione con cambio di genere botanico annualmente a livello di parcelle, sono ammesse le colture secondarie se portate a compimento (raccolte) e mantenute in campo per minimo 90 gg.

Sono esenti le aziende:

  • I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da

foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una

combinazione di tali tipi di impieghi.

  • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata perla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

-      Con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

-      I cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

-      Le superfici con produzioni certificate in biologico o integrata

*Non si applica alle superfici a seminativo con protezioni (es. tunnel, serre)

BCAA 8 (ex BCAA7)

  1. A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
  2. B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
  3. C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

  1. A) La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite.
  2. B) L’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.
  3. C) Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Sono esentate le aziende:

  • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata perla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  • con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti

sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l’aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000.

Eventuali deroghe possono essere concesse solo dall’Autorità di Gestione dei sito stesso.

CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria)

CGO 1 – requisiti obbligatori per il controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Al fine di controllare l’inquinamento ad opera delle sostanze fosfatiche è previsto

  1. Possedere l’autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque ai fini dell’irrigazione sia soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso (es. pozzi artesiani)
  2. Obbligo di registrazione nel quaderno di campagna dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P

CGO 2 (ex CGO1) – protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Ai fini del rispetto della seguente CGO è necessario rispettare tutti gli obblighi previsti dalla direttiva nitrati

CGO 3 (ex CGO2) – conservazione degli uccelli selvatici

  • realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
  • eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
  • eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
  • esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
  • conversione delle superfici a pascolo permanente;
  • bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;

Nonché gli “obblighi e divieti” relativi ai “ Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

CGO 4 (ex CGO 3) –conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2 parole)

CGO 5 (ex CGO4) – Procedure nel campo della sicurezza

alimentare

Ai fini di preservare la sicurezza alimentare sono previsti dalla normativa vigente diversi obblighi nell’ambito delle produzioni animali, vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali, fra cui ricordiamo…..

CGO 6 (ex CGO 5) – divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

CGO 7 (ex CGO 10) - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Ai fini del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari la norma prevede

  • Aggiornamento dei registri del registro dei trattamenti e possesso delle fatture per almeno tre annualità.
  • Rispetto delle etichette e delle modalità d’uso
  • Presenza ed uso dei DPI

CGO 8 – restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della

direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000

  1. a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino)
  2. b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature
  3. c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali
  4. d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative a:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento

d.5) Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per quanto riguarda le seguenti CGO invece, sono previsti dalla normativa specifici requisiti minimi relativamente al benessere animale quali:

CGO 9 (ex CGO 11) – norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 10 (ex CGO 12) –norme minime per la protezione dei suini

CGO 11 (ex CGO 13) – protezione degli animali negli allevamenti

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