Con l'apertura dell'attività venatoria gli agricoltori hanno la possibilità di chiedere l'introduzione del divieto di caccia in prossimità degli impianti di irrigazione a goccia, per tutelare gli impianti da possibili danni. E' quanto prevede la delibera con cui la Regione ha approvato il modello, le caratteristiche e le modalità di apposizione della tabella perimetrale a identificazione delle colture soggette a parziale divieto di caccia. Riportiamo di seguito una sintesi del provvedimento, per ulteriori chiarimenti i nostri Uffici di Zona sono a disposizione.
Allo scopo di offrire una difesa ulteriore ed efficace agli agricoltori, ai terreni di loro proprietà e ai beni aziendali, e in considerazione soprattutto della realtà agronomica che contraddistingue la Regione del Veneto, si è reso opportuno prevedere l’introduzione all’interno della legge regionale 50/1993, di una specifica previsione normativa a beneficio degli impianti di irrigazione cosiddetti “a vista”, non interrati, tecnicamente definiti “impianti di irrigazione a goccia sopra terra, con ali gocciolanti” installati lungo i filari dei vigneti e negli uliveti, atteso che i frutteti specializzati trovano già una tutela integrale, ex art. 15 comma 7, L. n. 157/1992.
L’intento consiste nell’evitare che nel corso dell’attività venatoria, possano verificarsi casi di foratura delle tubature dei predetti impianti di irrigazione che rappresentano beni aziendali a causa dell’utilizzo delle armi da sparo, impendendone giustappunto l’utilizzo quando ci si trova sia all’interno del terreno che all’esterno. In quest’ultimo caso, solamente qualora si spari da una distanza inferiore a 50 metri in direzione del fondo attrezzato con impianto di irrigazione.
La novella legislativa prevede che i proprietari e conduttori, al fine di avvalersi del nuovo divieto, debbano delimitare i terreni con cartellonistica secondo modalità e modello stabilito dalla Giunta regionale.
La violazione del divieto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.