18 Giugno 2021
INDENNITÀ 800 OPERAI AGRICOLI

Art. 69 Decreto Sostegni Bis

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.

Per ottenere la indennità, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  2. b) titolari di pensione.

Tale indennità:

  1. a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. b) È INCOMPATIBILE con l'intervenuta RISCOSSIONE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE (26 MAGGIO 2021):
  • del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
  1. c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (INDENNITA’ ONNICOMPRENSIVE) e le relative proroghe di cui al presente decreto;
  2. d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

LA DOMANDA PER L'INDENNITÀ DEVE PRESENTATA ALL'INPS TRAMITE MODELLO PREDISPOSTO DAL MEDESIMO ISTITUTO E PRESENTATO SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALLO STESSO.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021 e l’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l' ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, dovendo evidenziare che per quanto concerne i titolari di reddito agrario, occorre far riferimento, per il calcolo del contributo ad essi spettante, all'ammontare del volume d'affari 2019 in luogo dei ricavi e dei compensi:

 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 Soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto-legge "Sostegni"

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge "Sostegni", l'ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, fermo restando quanto sopra specificato in merito ai titolari di reddito agrario:

 90 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

 70 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

  1. c) Modalità di presentazione dell'istanza

Al fine di ottenere il nuovo contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, le cui modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione.

3) Nuovo contributo a fondo perduto per peggioramento del risultato economico d'esercizio (commi 16 e seguenti)

Si riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. (attiva alla data del 26 maggio 2021), che svolgono attività d' impresa, arte o professione e 3

che producono reddito agrario,

  1. a) Condizioni di ammissione al nuovo contributo

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  1. a) Calcolo del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze.

  1. b) Modalità di presentazione dell 'istanza

Al fine di ottenere il nuovo contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, le cui modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione.

L' istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

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