24 Ottobre 2022
Indennità una tantum a favore lavoratori a tempo parziale

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. La domanda va presentata entro il 30 novembre, i nostri Uffici Epaca sono a disposizione.

Possono presentare domanda i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- lavoratori dipendenti di aziende private;
- che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Tale requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate);
 il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego. Il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi;
 il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’APE sociale).
L’indennità è invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Presentazione della domanda
L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta I lavoratori interessati, che per riceverla dovranno presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, rivolgendosi ai nostri Uffici Epaca a Padova e provincia.

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