Proseguiamo con la nostra rubrica informativa sulla sicurezza sul lavoro. Le puntate precedenti sono disponibili sul nostro sito Coldiretti Padova. Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Il medico competente
È un medico che ha la specializzazione in medicina del lavoro.
È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente con una lettera d’incarico.
Collabora con il datore di lavoro e il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nell’ elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Infatti, è una delle quattro figure che lo deve firmare.
Ha il compito di avviare il protocollo di sorveglianza sanitaria per i dipendenti. In altre parole in base alle mansioni del dipendente stabilisce quali sono gli esami medici da fare per stabilire se il dipendente è idoneo/non idoneo/idoneo con limitazioni.
È un obbligo?
Per un’ azienda che non ha lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, la risposta è no. Riferimento Articolo 21.
Per un azienda con lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, la risposta è: dipende dalle mansioni e dalla valutazione dei rischi. Possiamo dire che in agricoltura è molto difficile escluderne la necessità.