9 Gennaio 2023
Manovra, due miliardi per l’agricoltura, ecco le principali misure

Due miliardi di euro: a tanto ammonta il valore dell'impatto per il settore agroalimentare delle misure previste dalla Manovra Finanziaria approvata dal Governo alla fine del 2022.  Un risultato importante che ha visto Coldiretti protagonista in questi mesi nel chiedere all'Esecutivo misure e interventi a favore dell'agricoltura e del vero made in Italy. Numerosi i riscontri positivi, dall’esenzione Irpef all’azzeramento dei contributi per i giovani imprenditori agricoli, dal credito di imposta esteso al primo trimestre 2023 contro il caro energia alle risorse per la sovranità alimentare, dai buoni lavoro per semplificare le assunzioni al fondo per l’innovazione e la digitalizzazione fino al contenimento dei cinghiali e ai contributi per il fermo pesca.

“Una finanziaria nel complesso positiva poiché il Governo è riuscito a dedicare la giusta attenzione al settore agroalimentare, attraverso importanti novità e la conferma di misure strategiche per il sostegno delle attività imprenditoriali agricole” spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “avremmo tutti voluto certamente qualcosa di più ma occorre tenere conto dei limiti e della situazione economica del Paese”.

Punto forte della manovra “agricola” è il fondo per la sovranità alimentare finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale anche con interventi per valorizzare il cibo italiano di qualità, ridurre i costi di produzione per le imprese agricole, sostenere le filiere e garantire la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari in caso di crisi di mercato. Per queste finalità sono stati stanziati 100 milioni nel triennio. Un budget di 225 milioni è messo a disposizione di progetti di innovazione, dalla robotica alle piattaforme e infrastrutture 4.0 mentre viene istituito un fondo di 500 milioni per il 2023 per sostenere gli acquisti di prodotti alimentari di prima necessità destinato ai soggetti con Isee non superiore a 15mila euro.

Contro il caro energia viene riconosciuto per il primo trimestre 2023 il credito di imposta in favore delle imprese agricole, della pesca e per i conterzisti, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, credito di imposta riconosciuto anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Per aiutare i giovani e il ricambio generazionale in agricoltura previsto per il 2023 l’esonero contributivo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni che si insediano per la prima volta in agricoltura tra il primo gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Prorogata anche per il 2023 l’esenzione dalla determinazione della base imponibile ai fini Irpef dei redditi dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Sul fronte energetico vengono prorogati e potenziati i crediti d’imposta per le imprese “non energivore” con contatori di potenza superiore ai 4,5 kW (35% energia utilizzata nel primo trimestre 2023) e per le imprese per l’acquisto di gas (45% del gas consumato nel primo trimestre del 2023) e ridotta l’Iva sul gas metano usi civili e industriali (5%) per il primo trimestre 2023. Vengono poi annullati gli oneri generali per il sistema elettrico e ridotti quelli di sistema gas. Ok anche alla riduzione dei costi relativi alla tassazione sui mezzi di trasporto agricoli.

Alle imprese della pesca è riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2023, per ciascun dipendente, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Infine è importante il rinvio al 1 gennaio 2024 dell’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti in plastica monouso, la cosiddetta plastic tax e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, la “sugar tax”, l’istituzione del Fondo per il contrasto al consumo di suolo, la rimodulazione dell’aumento delle accise sui tabacchi e delle imposte di consumo sui prodotti succedanei da fumo, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo anche per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la proroga della rideterminazione dei valori delle partecipazioni in società non quotate e di acquisto dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Di seguito riportiamo alcune prime osservazioni sulle materie di specifico interesse lavoristico.

Articolo 1 comma 63 – tassazione premi produttività

In via transitoria solo per l’anno 2023 viene disposto, in deroga alla norma generale, che per le somme erogate a titolo di premi di produttività l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotta dal 10 al 5 per cento.

Assumendo la dizione letterale rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta ridotta il momento nel quale verrà erogato l‘importo e non la competenza del premio che potrebbe essere riferita anche ai risultati dell’anno 2022.

 Articolo 1 comma 281 – esonero contributi previdenziali carico lavoratore

Viene riconfermato nella misura del 2 per cento anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto dalla legge finanziaria del 2022.

L’esonero viene riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Ne restano comunque esclusi i lavoratori domestici, colf e badanti.

L’esonero è elevato ad una percentuale del 3 per cento nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In entrambi i casi resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Articolo 1 commi da 294 a 296 – esonero contributivo per assunzione percettori reddito cittadinanza

Ai datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico, che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Pari esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

L’esonero in commento è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ovvero: al datore di lavoro privato che assuma a tempo  indeterminato, pieno o parziale,  o  determinato,  o  anche  mediante  contratto  di apprendistato, i soggetti  beneficiari  di  Rdc,  è  riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con  esclusione  dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo  mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  per  un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le  mensilità  già godute dal beneficiario  stesso  e,  comunque,  per  un  importo  non superiore a 780 euro mensili e per  un  periodo  non  inferiore  a  5 mensilità.

 Articolo 1 comma 297 - esonero contributivo assunzioni under 36

Per le nuove assunzioni a  tempo  indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro può beneficiare di un esonero  contributivo  riconosciuto nella misura del 100 per cento, per  un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari 8.000 euro/anno (erano 3.000 euro nella legge di bilancio 2018 incrementati a 6.000 euro con la legge di bilancio 2021)

Alla data della prima assunzione incentivata il lavoratore non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero in oggetto, ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato,  è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

L’efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 1 comma 298 - esonero contributivo assunzioni donne

Viene prorogato alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo già previsto dalla legge finanziaria 2021 (comma 16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178) elevandolo da 6.000 euro ad 8.000 euro

È appena il caso di rammentare che la disposizione prorogata prevedeva che le  assunzioni  debbano  comportare  un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L’efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

Articolo 1 comma 300 - esonero contributivo CD e IAP under 40

Anche per tutto l’anno 2023 ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali nuovi iscritti, se di età inferiore ai quarant'anni, è riconosciuto per  un periodo massimo di ventiquattro mesi,  l'esonero  dal  versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione    generale obbligatoria  per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Articolo 1 comma 306 – lavoro agile soggetti fragili

Per i lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità come individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, il datore di lavoro assicura fino al 31 marzo 2023 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Articolo 1 comma 317 lavoro stagionale o intermittente per percettori reddito cittadinanza

Per i beneficiari del reddito di cittadinanza nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla sola parte eccedente.

Articolo 1 comma 326 - fondo sospensione pesca marittima

Viene rifinanziato anche per l’anno 2023 il fondo destinato, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, all’erogazione dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge13 marzo 1958, n.250.

Articolo 1 commi da 342 a 354 - prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

Con questi commi viene disciplinata la prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Con i primi due commi in titolo, viene da una parte espunto il settore agricolo dalla disciplina sul contratto di prestazione occasionale, dettata dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e dall’altra incrementata da 5 a 10 unità la soglia delle unità in forza entro cui è possibile accedere all’istituto per tutti i datori di lavoro, allargato alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club l’accesso ed elevata da 5.000 a 10.000 euro l’entità massima ammissibile per ciascun utilizzatore, con riferimento alla  totalità  dei prestatori.

Venendo al merito della seconda parte del dispositivo, il lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura di fatto è riconosciuto a tutti gli effetti come rapporto a tempo determinato agricolo (al pari cioè di un qualsiasi OTD) con le medesime tutele e garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi per il rapporto di lavoro subordinato agricolo degli operai.

Al momento la norma ha efficacia per il biennio 2023/2024 ma evidentemente alla luce di quelli che saranno i risultati del monitoraggio previsto dalla norma e quindi  la sua concreta e corretta applicazione, non c’è motivo per ritenere che non possa venir resa strutturale la sua disciplina.

Gli elementi salienti dell’istituto sono rappresentati da quanto segue.

Possono accedere allo strumento solo le imprese agricole restando comunque  precluso l’utilizzo ai datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore. Non esiste quindi alcun limite per parte del datore di lavoro, elemento questo invece presente nel voucher.

Possono essere assunti con tale genere di rapporto:

  1. persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un’Università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Ad eccezione dei pensionati di vecchiaia o di anzianità, questi soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla instaurazione del nuovo rapporto (fa eccezione naturalmente il rapporto occasionale a tempo determinato stesso) ed in ragione di tanto il datore di lavoro prima dell’inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria specifica condizione soggettiva che attesti tanto l‘inesistenza di ordinari rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti che una delle condizioni di cui agli alinea a), c) e d) del paragrafo precedente. Per i pensionati l‘autocertificazione potrà avere ad oggetto esclusivamente a condizione soggettiva di pensionato.

Quanto alle attività di natura “stagionale” il riferimento per la loro individuazione non può che essere rappresentato da quanto disciplinato nel CCNL operai agricoli e florovivaisti vigente e dai relativi contratti collettivi provinciali di lavoro.

Per ricorrere a tali assunzioni il datore di lavoro prima dell'inizio della prestazione, provvederà al consueto inoltro al Centro per l’Impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV. In tale comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computeranno prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza massimo di dodici mesi.  Molto importante il fatto che tale modello, consegnato e sottoscritto dal lavoratore, viene dichiarato idoneo e sufficiente ad adempiere all’obbligo di informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n 104.

L’agricoltura sarà quindi il primo settore a beneficiare di una reale e concreta misura di semplificazione riconosciuta formalmente in una norma di legge.

A differenza di quanto prima previsto dall’art. 54-bis dl 50/2017, il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, comunque, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali e con le modalità tracciabili previste dalle norme, al pari di un qualsiasi operaio agricolo OTD.

La retribuzione corrisposta è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico nonché computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La norma esplicitamente non lo afferma ma in base alla disciplina propria del Reddito di cittadinanza, la retribuzione corrisposta tramite contratti di lavoro stagionale o intermittente è cumulabile con tale prestazione ed il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla rideterminazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi (si veda sul punto anche quanto previsto all’articolo 1 comma 317 del provvedimento in analisi).

Per quanto riguarda la compatibilità con la NASpI:

  • venuto meno al 31 dicembre 2021 il disposto di cui  all’articolo 68, comma 15-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - decreto Sostegni-bis che stabiliva una soglia di cumulabilità pari a 2.000€/anno a fronte di contestuali contratti a termine con datori di lavoro agricoli da parte del beneficiario  (si veda messaggio INPS 22 novembre 2021, n. 4079)
  • non risultando più applicabile alcuna delle disposizioni di cui all’art. 54-bis dl 50/2017 che prevedevano pari cumulabilità nel limite di 3.000€/anno per attività contestuali di lavoro accessorio occasionale (si veda messaggio INPS  4 febbraio 2016 n. 494)

salvo un intervento specifico in sede amministrativa, sarà necessario fare riferimento alla disciplina generale che prevede la decadenza della prestazione solo in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro. Considerato che né l’una né l’altra soglia sono raggiungibili con le 45 giornate previste, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, il percettore di NASpI avrà diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se richiesto il "cumulo" potrà continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto.

Del tutto evidente che nemmeno si pone la questione di cumulabilità con la prestazione di disoccupazione agricola in quanto l’esistenza di tale prestazione preclude al lavoratore l’accesso all’istituto della prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato presentando nei tre anni precedenti un rapporto come operaio agricolo.

Altro elemento importante che distingue l’istituto dal vecchio “voucher” è che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore  per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole ma, soprattutto, l’entità della contribuzione sconterà una riduzione del 68%.

Come per la generalità degli operai agricoli il datore di lavoro effettua il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale  agricola all’Inps, comprensiva anche di quella contrattuale,  dovuta sui compensi erogati, ma l’aliquota dovuta, a prescindere dal territorio provinciale nel quale è resa la prestazione, è comunque dovuta nella misura ridotta prevista per i territori svantaggiati, e verrà versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Soprattutto rispetto a questo ultimo punto sarà necessario attendere l’emanazione di specifiche procedure da parte dell’INPS.

Anche sul versante del LUL, non mancano le novità in termini di semplificazione. A parte l’ovvio obbligo di registrazione nel LUL all’atto dell’assunzione, al pari di qualsiasi altro dipendente, il datore di lavoro potrà scegliere se emettere un unico LUL-parte paga al termine della prestazione anche qualora questa sia articolata su più mensilità, ovvero emetterne uno per ogni mensilità oggetto della prestazione (ad esempio, per motivi contabili dell’azienda) fermo naturalmente il limite massimo di 45 giornate di prestazione effettiva nell’arco temporale di 12 mesi.

Quanto alla durata massima di dodici mesi, fermo restando quanto già detto sopra rispetto alla stagionalità, trattandosi di periodo massimo può certamente ritenersi legittimo limitare l’arco temporale ad un periodo, ad esempio, di tre mesi senza necessariamente dover procedere al “riproporzionamento” dei 45 giorni. Resta comunque importante “popolare” in UNILAV il campo relativo alle giornate presunte che di fatto rappresentano la garanzia occupazionale prevista dalla contrattazione collettiva.

Il disposto normativo chiude con il comma 354 che disciplina il regime sanzionatorio delle violazioni prevedendo:

  • In caso di superamento del limite delle 45 giornate annue per singolo lavoratore il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro;
  • in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli consentiti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

Per le violazioni sopra riportate non è applicabile da parte degli ispettori la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 1 commi 357-358 – Assegno Unico Universale

Dal 1° gennaio 2023 gli importi dell’assegno unico universale sono maggiorati:

  • del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno
  • di un ulteriore 50% per ciascun figlio fino a tre anni di età, se appartenente ad un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40.000 euro.

La maggiorazione forfetaria passa da 100 a 150 euro per i nuclei familiari con 4 o più figli.

Vengono confermate e rese strutturali le misure a favore dei figli disabili.

Articolo 1 comma 359 – indennità congedo parentale

Viene modificato il 1° comma dell’art.34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, disponendo che, per i genitori lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per i periodi di congedo parentale prevista dal richiamato art. 34 nella misura del 30% della retribuzione, viene elevata all’80%, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Articolo 1 comma 389 – finanziamento contratti di sviluppo

Viene autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

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