Le Parti Sociali, dopo un approfondito confronto, hanno confermato unanimemente di ritenere necessaria una rivisitazione del vigente Protocollo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il contrasto al Covid e di impegnarsi a garantirne l'applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell'importante funzione di prevenzione che il Protocollo ha consentito.
Particolare attenzione va posta alle previsioni di cui all’articolo 6 del protocollo nel quale si stabilisce che la mascherina FFP2 “rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative". Il ritenere “presidio importante” l’utilizzo della FFP2, deve essere inteso come obbligo per il datore di lavoro assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 a tutti i lavoratori al fine di consentirne l’utilizzo.
“Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.”
Tutto quanto sopra comporta evidentemente che in luoghi di lavoro all’aperto o comunque in presenza di attività lavorative nelle quali è possibile garantire il distanziamento non viga l’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2.
È bene comunque rappresentare che, proprio in forza della multifunzionalità agricola, ben potrebbe verificarsi il caso che, nella stessa impresa agricola, gli addetti alla raccolta in quanto operanti in luogo di lavoro aperto con oltretutto sufficiente distanziamento non siano obbligati all’uso della mascherina, mentre gli addetti alla vendita diretta su specifica indicazione del medico competente o del RSPP potrebbero essere obbligati all’uso della FFP2 anche in presenza di distanziamento.