26 Maggio 2021
Previdenza e lavoro, cosa cambia

E' ormai imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge Sostegni-bis, che conterrà rilevanti novità normative anche sul fronte previdenziale e delle politiche del lavoro, sottolinea Epaca Padova. Fra le novità l'esonero contributivo CD-IAP per contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021, il reddito di emergenza prolungato con nuova domanda per altre quote giugno luglio agosto e settembre, la nuova indennità una tantum di 600 euro per operai agricoli, l'ulteriore indennità per il settore turismo termali e spettacolo e le innovazioni sull’importo della Naspi.

Queste invece le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni nella fase della conversione definitiva in legge.

POSSIBILITA’ PRESTAZIONE LAVORO IN MODALITA’ AGILE. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di questi tre possibili eventi: 1. sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, 2. infezione da SARS Covid-19 del figlio, 3. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Con la modifica apportata in conversione non è più necessario il requisito della convivenza con il figlio interessato, da parte del genitore lavoratore per usufruire del lavoro agile.
LAVORO AGILE CON FIGLI DISABILI. Il lavoro agile può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori se il figlio, indipendentemente dall'età, ha una disabilità grave o disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o al periodo di contagio da Covid del figlio stesso o se viene posto in quarantena per contatto diretto con un positivo, o anche per il tempo di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.
CONGEDO PARENTALE COVID A GIORNI O A ORE con figli minori di 14 anni. Nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Con la modifica apportata in conversione viene precisato che il congedo può essere fruito in forma giornaliera o in forma oraria.
Viene infine precisato che il congedo si può richiedere nei casi di sospensione dell’attività didattica o anche educativa.
Si ricorda che la durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021.
COMMA 6. BONUS BABY-SITTING. Nell’ambito delle categorie di lavoratori che possono richiedere tale misura sono state apportate due modifiche:
 accanto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico viene aggiunto quello della polizia locale;
 si sostituisce la dizione "lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari", con una più ampia definizione:
“i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari”, aggiungendo ex novo la professione di assistente sociale a quella degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari.
Anche in questo caso il periodo temporale in cui è utilizzabile il bonus va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

BONUS PER GENITORE DISOCCUPATO O MONOREDDITO DI FIGLIO DISABILE (art.13.bis). Viene modificata una norma contenuta nell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) consentendo non più solo alle madri disoccupate, ma più in generale ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, di ottenere un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
INDENNITA' COVID-19 PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITA' (art.18-bis).
Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 verrà definito con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto stabilirà anche le modalità di erogazione dell'indennità.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (art.19).
E’ prevista una modifica dell’art.19 che prevede che nelle istanze di cui all’art. 222 del DL 34/2020 e degli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020 gli interessati (datore di lavoro e lavoratore autonomo) autocertifichino esclusivamente di non aver superato i limiti
Individuali di cui al quadro temporaneo: “i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863”.

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