E’ entrata in vigore il 10 febbraio la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 09 febbraio 2021 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. Il provvedimento, in vigore dal 10 febbraio al 5 marzo 2021, salvo modifica anticipata o proroga, introduce una disposizione già inserita nelle precedenti ordinanze volta a evitare fenomeni di assembramento.
Premesso che ai sensi del DPCM vigente per le regioni a cui si applica l’articolo 1 comma 10 lett. gg) - zona gialla- l’attività di ristorazione è consentita dalle ore 5.00 alle ore 18 con possibilità di consegna a domicilio nonché, sino alle ore 22 dell’asporto, è previsto che:
E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private