4 Novembre 2022
Sicurezza e prevenzione infortuni, le figure e gli obblighi formativi

Al fine di aumentare la prevenzione degli infortuni in azienda, sono entrate in vigore mediante il D.L. n. 146/2021 come convertito dalla L. n.215/2021, alcune nuove norme per la gestione della sicurezza nelle aziende agricole. In particolare vengono individuate e specificare alcune figure e ruoli necessari per l’attività in azienda. Per valutare la necessità di adeguamento, alla normativa sopra esposta, i Servizi che si occupano di Sicurezza e i Servizi Formativi operanti in Coldiretti sono a disposizione dei Soci per la relativa consulenza.

 La figura del Preposto

Diviene importante individuare e nominare la figura del PREPOSTO, a presidio delle attività svolte nell’azienda. Il Preposto, oltre che a sovrintendere e vigilare, sull’osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge (vedi ad esempio l’uso dei DPI messi a loro disposizione), in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, il Preposto è tenuto ad intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e in caso di persistenza dell’inosservanza, è suo obbligo interrompere l’attività del lavoratore informando immediatamente il Datore di Lavoro.

La figura, oltre ad essere individuata, deve essere formata per il ruolo e la responsabilità ricoperta. Si ricorda che la mancata individuazione/nomina e formazione del Preposto ove necessario, in quanto l’individuazione è basata sulla valutazione dei rischi e l’organizzazione del lavoro di ogni singola azienda, sono oggetto di sanzioni da parte degli SPISAL e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

 

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021, riguarda gli obblighi di addestramento. Il testo unico già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (ad esempio le cuffie che sono DPI di 3° categoria); l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova

pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L.n. 146/2021.

 

LA FIGURA DEL  LAVORATORE

D.Lgs. 81/08 (art. 2, lettera a) per

«lavoratore» si intende:persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito,è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società;
  • l’associato in partecipazione di cui all’ art .2549 del c.c.;
  • il soggetto beneficiario di tirocini formativi;
  • l’allievo di istituti e università;
  • partecipante a corsi di formazione professionale;
  • i volontari(VVF,protezione civile,…)

 

OBBLIGHI FORMATIVI

l 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

  • TUTTI i lavoratori devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo Accordo Stato Regioni.

D.Lgs. 81/08 definisce la formazione:

“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

  1. b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  2. c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e di sostanze pericolose.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

  • La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, (…) durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

Potenziamento delle ispezioni e sospensione dell’attività

Le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrate in vigore mediante il D.L. n. 146/2021 come convertito dalla L. n.215/2021, hanno ampliato le competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. Con questa legge si è adottato inoltre un  provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale  quando in azienda si  rileverà almeno il 10%  dei lavoratori “irregolari“. La sospensione dell’attività dell’azienda è possibile anche per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza da parte dell’azienda datoriale, tra cui la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). A tal proposito è necessario ricordare che ogni azienda necessita di un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ricordando che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigerlo analizzando ed individuando i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno della propria azienda.

 

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