22 Febbraio 2023
Sorveglianza sanitaria, semplificazioni in agricoltura

Analizzando i dati delle malattie professionali in agricoltura denunciate all’INAIL dal 2016 al 2020, emerge che nel 75.6 % dei casi si manifestano patologie a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo di cui il 50% a carico della colonna vertebrale e il 24% a carico dei tessuti molli. Tra quest’ultime la patologia più frequente sono le lesioni alla spalla che rappresentano oltre il 65% successivamente le malattie del sistema nervoso con il 17.16%, sindromi da tunnel carpale; ipoacusie 4.7%; i tumori l’1% del complesso dei casi.

In agricoltura, i lavoratori stagionali, sono prevalentemente occupati nella raccolta di frutta e verdura. Lavori manuali semplici dove sono presenti potenziali rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, da temperature severe con esposizioni di breve durata, fluttuanti ed occasionali. La valutazione dei rischi (espressa con il documento denominato DVR aziendale), stabilisce se tali mansioni sono svolte in presenza o in assenza di un rischio effettivo, considerando i seguenti valori d’azione: giornate di lavoro, orario di lavoro giornaliero, tipologia colturale (raccolta di insalata piuttosto che fragole o meloni), fase di lavoro, mansione e compiti svolti, rischi, livello, tempo di esposizione, misure di prevenzione adottate per la riduzione del rischio (raccolta meccanizzata o utilizzo di ausili specifici o adozione di misure organizzative).

La normativa, dal D.Lgs. 81 del 2008 al recente Decreto “Cura Italia” (L.27 del 29.04.2020), prevede semplificazioni specifiche per la sorveglianza sanitaria in agricoltura, che però rendono complessa la sua applicazione soprattutto rispetto alle diverse tipologie di lavoratori che è possibile trovare in una stessa azienda, con obblighi normativi differenti rispetto la formazione:

TIPOLOGIA DIPENDENTI SOVEGLIANZA SANITARIA FORMAZIONE NOTE
1) Lavoratori dipendenti X X con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli art. 41, 36, 37 del D. Lgs. 81/08.
2) Lavoratori dipendenti stagionali a tempo determinato (lavori manuali semplici) X X usufruiscono delle misure di semplificazione.
3) Lavoratori autonomi

(componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo)

/ / possono avvalersi della sorveglianza sanitaria e della formazione, ai sensi dell'art. 21, senza peraltro averne l’obbligo.
4) Lavoratori dipendenti di cooperative X X con obblighi a carico della cooperativa.

 

L’art. 41 del D.LGS. 81/08 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, esclusivamente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La Sorveglianza Sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva
  • visita medica periodica
  • visita medica su richiesta del lavoratore
  • visita medica in occasione del cambio della mansione
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.

Il recente parere della Commissione per gli Interpelli (art. 12 del D.Lgs81/2008), Interpello n. 2 del 2022, riconferma che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’ “alveo” dell’art. 41.

art.168: movimentazione manuale di carichi;

art.176: videoterminali, con utilizzo per venti ore settimanali;

art.196: rumore superiore agli 85 dB;

art.204: vibrazioni superiori al livello di azione 2,5 m/s2 mano-braccio e 0,5 m/s2 corpo intero;

art.211: campi elettromagnetici;

art.218: radiazioni ottiche;

art.229: agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori).

art.242: agenti cancerogeni e mutageni;

art.259: amianto;

art.279, 281: agenti biologici (qualora l’esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità);

Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci;

Lavoro notturno.

Nel caso di dipendenti minorenni ai sensi del D.Lgs. 345/99 e della Circolare del Min del Lavoro n. 1/2000 la visita medica di idoneità sarà effettuata da Medico Competente nel caso il minore venga occupato in lavorazioni soggette all’obbligo della Sorveglianza Sanitaria; da Medici del Servizio sanitari Nazionale (Medico del distretto di base, Medico di Medicina Generale, Medico del Dipartimento di Prevenzione) nel caso venga adibito ad attività non soggette a Sorveglianza Sanitaria obbligatoria.

La sorveglianza sanitaria comprende l’obbligo di sopralluogo dei ambienti di lavoro almeno una volta l’anno.

 

LA SEMPLIFICAZIONE OGGI NELLA L. 27 DEL 2020 art. 78

Con il recente Decreto “Cura Italia” (L.27 del 29.04.2020) si mantiene la semplificazione solo per la sorveglianza sanitaria omettendo sia la formazione che la valutazione dei rischi che pertanto non subiscono modifiche rispetto al DM del 2013;

Conferma che la visita medica preventive ricade nell’obbligo dell’art . 41 e cioè per rischi specifici normati.

Cambia il campo di applicazione estendendola a tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici e che non richiedono specifici requisiti professionali, abolendo il limite delle 50 giornate lavorative.

Riduce la periodicità da biennale ad annuale complicando di fatto l’assetto organizzativo da più parti evidenziate e senza tener conto della variabilità delle giornate lavorative

Rimane l’esonero del sopralluogo del medico competente solo se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell’ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende.

Rimane la validità della visita medica anche se il lavoratore presta la propria attività in più aziende;

Rafforza il sistema della bilateralità attraverso convenzioni tra medici competenti ed aziende ed enti bilaterali.

PROTOCOLLO SANITARIO PER LAVORATORI STAGIONALI

I lavoratori stagionali a tempo determinato (media 40 giornate lavorative/annue) addetti a lavorazioni generiche, semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, sono esposti a rischio di:

  • movimentazione manuale dei carichi,
  • movimenti ripetuti,
  • posture incongrue.

A cui si sovrappongono condizioni di rischio come il microclima caldo severo, esposizione a radiazione solare fatica fisica e di scarsa prevenzione sanitaria dei paesi di origine, che possono aggravare uno stato di salute già compromesso. Di conseguenza la visita medica deve porre attenzione a:

  1. apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori
  2. patologie allergiche
  3. patologie polmonari e cardiovascolari
  4. patologie cutanee
  5. lo stato di vaccinazione antitetanica.
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