25 Marzo 2021
Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Sostegni” in vigore dal 23 marzo. (Per approfondire altri aspetti qui un nuovo articolo sul Decreto)

Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, compresi i soggetti esercenti attività agricola esonerati dalla tenuta delle scritture contabili. La domanda va presentata dal 30 marzo al 28 maggio.

Tale agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata, analogamente al contributo di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio, in presenza di una riduzione di fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 di almeno il 30%.

Novità in confronto al Contributo Rilancio è la possibilità di richiedere il contributo in compensazione.

Esaminiamo in modo specifico il provvedimento.

BENEFICIARI

Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:

  • titolari di reddito agrario
  • esercenti attività d'impresa
  • esercenti attività di lavoro autonomo.

Il contributo non spetta:

 ai soggetti la cui attività sia cessata alla data del 23 marzo 2021

 ai soggetti che abbiano attivato partita IVA dopo il 23 marzo 2021, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto

REQUISITI

Primo requisito: Non aver superato nel 2019 ricavi per 10 milioni di euro.

Secondo requisito: Ammontare della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% all’analogo ammontare dell’anno 2019.

CALCOLO FATTURATO

Le medie mensili degli anni 2019 e 2020 si determinano dividendo l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 per il numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva in ciascuno dei due anni. Nel caso di attivazione della partita IVA tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, il mese nel quale è stata attivata non deve essere conteggiato.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra gli importi delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020:

  1. a) 60% se ricavi 2019 fino a 100mila euro
  2. b) 50% se ricavi 2019 superiori a 100mila e fino a 400mila euro
  3. c) 40% se ricavi 2019 superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro
  4. d) 30% se ricavi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
  5. e) 20% se ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Importo minimo: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Importo massimo 150.000 euro.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

A scelta del richiedente, il contributo può essere erogato mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario;
  • riconoscimento di credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e il

modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

ISTANZA

Il contributo a fondo perduto deve essere richiesto con istanza telematica a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

Tutte le aziende per le quali gestiamo il servizio contabilità, che si trovano nella condizione di richiedere il contributo, saranno da noi contattate direttamente per la spedizione dell’istanza.

Tutti i soggetti, esercenti attività agricola in regime di esonero, che posseggono i requisiti sopra riportati sono pregati di contattare i nostri uffici zona per conferirci il mandato per l’inoltro dell’istanza.

SANZIONI E MISURE PENALI

Per l’attività di controllo dell’Agenzia  è prevista la condivisione dei dati con la Guardia di Finanza e il Ministero degli Interni, per i controlli di competenza di ciascuno.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applica la sanzione per indebita compensazione (dal 100 al 200%) e si applica l’art. 316-ter del codice penale per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (reclusione da 6 mesi a 3 anni).

 

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