L'area legislativa di Coldiretti sta approfondendo i dettagli del Decreto Sostegni. Di seguito riportiamo alcuni dettagli e note sulle principali novità introdotte di maggior interesse per il settore agricolo, oltre all’art.1 del nuovo contributo a fondo perduto di cui abbiamo già trattato (a questo link tutti i dettagli).
ART.19 ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE DELLA PESCA E DELL’AGRICOLTURA
Esteso al mese di gennaio 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura già disposto per i mesi di novembre e dicembre. L’esonero in parola, ivi compresa l’estensione dello stesso al mese di gennaio 2021, è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
ART.39 INCREMENTO FONDO FILIERE AGRICOLE
Viene incrementato di 150 milioni il Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), finalizzato allo sviluppo ed al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
ART.4 PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI
Nuova proroga per il periodo di sospensione. In particolare differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine ultimo del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi relativi alle entrate tributarie e non tributarie
ART.5 ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONCESSI ALL’EMERGENZA COVID-19
Per i soggetti economici che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30% è prevista la possibilità di definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto delle sospensioni, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché per quelle elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.